Articolo 1 - Denominazione, sede e durata
E' costituita una Associazione denominata:
"CONSULTA UNIVERSITARIA PER GLI STUDI SU ASIA E AFRICA" in forma abbreviata "CUSTAA" con sede legale e amministrativa in Napoli, presso 1' Università degli Studi di Napoli L'Orientale, Palazzo Dumesnil, Via Partenope 10/A.
Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero, delegazioni e uffici, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle attività della Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Associazione stessa.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare:
la variazione della sede e la conseguente modifica dell'articolo relativo dello statuto senza necessità di adire le procedure previste dall'articolo 8 del presente statuto; l'istituzione di altre sedi operative, senza necessità di modificare lo Statuto. L'associazione ha durata illimitata.
Articolo 2
Scopo e attività L'Associazione, è senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale, e si propone di:
- coordinare l'assetto delle discipline orientalistiche attualmente indicate con la sigla L-OR nella classificazione del MIUR;
- promuovere contatti e incontri regolari tra gli studiosi nazionali e internazionali;
- coordinare le proprie iniziative con quelle delle principali istituzioni italiane ed estere che perseguano interessi nell'ambito delle discipline orientalistiche per promuovere e favorire ogni iniziativa culturale e didattica riguardante tali discipline;
- rappresentare le categorie professionali degli universitari italiani che operano nell'ambito delle discipline afferenti agli studi di ambito orientalistico e, nel loro interesse e in rappresentanza, formulare istanze e pareri agli organi della pubblica Amministrazione, compreso il Ministero dell1'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e ogni altro organo o ente con finalità analoghe;
- tutelare e rafforzare la funzione istituzionale e culturale delle discipline afferenti agli studi in ambito orientalistico, in primo luogo negli ordinamenti universitari, e, quindi, in sede istituzionale, scolastica e didattica;
- sostenere e promuovere giornate di studio, convegni e seminari, per la diffusione delle discipline orientalistiche, adoperandosi nei confronti degli Enti Pubblici e Privati per un adeguato potenziamento delle risorse finanziarie strumentali;
- rafforzare, tramite apposite convenzioni, i collegamenti scientifici e culturali, nazionali e internazionali, con analoghe Associazioni, con Istituzioni pubbliche e private, con gruppi di studiosi e anche con singoli studiosi;
- favorire e potenziare la circolazione e lo scambio delle esperienze e delle informazioni all'interno e all'esterno dell'Associazione;
- valorizzare l'attività didattica e di ricerca svolta dai propri associati e dagli studiosi delle discipline in oggetto anche nell'attività editoriale;
- assegnare premi e borse di studio;
- curare pubblicazioni di studi e ricerche di carattere nazionale e internazionale.
Articolo 3 - Soci
L'Associazione è costituita dai soci effettivi.
Articolo 4 - Soci effettivi
Possono far parte dell'Associazione come soci effettivi tutti i professori universitari ordinari, straordinari, associati, i ricercatori ed equiparati dei settori scientifico disciplinari attualmente indicati con la sigla L-OR nella classificazione del MIUR, in servizio presso Atenei italiani.
Per essere ammesso come socio effettivo bisogna presentare domanda al Consiglio Direttivo, versare l'eventuale quota deliberata di anno in anno dallo stesso e dichiarare di condividere gli scopi sociali.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
I soci potranno beneficiare delle comunicazioni ufficiali e dell'invio di eventuali bollettini o periodici.
Tutti i soci sono tenuti a corrispondere le quote annuali e ad osservare lo statuto e tutte le delibere prese dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo.
Articolo 5 - Perdita della qualità di socio
La qualifica di socio si perde:
per dimissioni;
per morosità della quota associativa annuale;
per esclusione.
Può essere escluso il socio che commetta azioni che ledano gravemente l'onorabilità dell'associazione o pregiudizievoli agli scopi e/o al patrimonio dell'Associazione. L'insolvenza è definitiva quando il pagamento della quota non avvenga entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza stabilita, e la delibera di esclusione è adottata previa diffida scritta.
Il Consiglio Direttivo decide sull'esclusione del socio con delibera adottata a maggioranza dei presenti e comunicata all'interessato con lettera raccomandata A.R. indirizzata al domicilio comunicato o con posta elettronica anche certificata.
E' escluso di diritto il socio che perde i requisiti di cui al precedente art. 4.
L'associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale e ai contributi versati.
Articolo 6 - Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile, sarà costituito:
- dalle tasse di iscrizione, ove previste, e dalle quote annuali di associazione che non sono trasmissibili e non sono rivalutabili;
- dal fondo di dotazione formato da beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli acquistati secondo le norme del presente Statuto, impiegabili per il perseguimento delle finalità istituzionali;
- dalle erogazioni, donazioni e lasciti di associati o di terzi;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; dagli eventuali fondi di riserva formati con le eccedenze di bilancio;
- dai proventi derivanti da raccolta di sostegno;
- da ogni altra entrata o contribuzione che concorra ad incrementare l'attivo dell'Associazione;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, sallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
- Le rendite e le risorse dell'Associazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione delle sue finalità istituzionali, in osservanza della normativa di legge.
Articolo 7 - Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Segretario Tesoriere
Per la prima volta i componenti del Consiglio Direttivo potranno essere nominati dai Fondatori in sede di atto costitutivo.
Essi dureranno in carica fino alla prima assemblea.
Articolo 8 - Assemblea dei soci
L'Assemblea generale è formata dai soci effettivi in regola con il pagamento delle quote associative.
L'Assemblea è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, anche fuori della sede sociale, mediante comunicazione scritta tramite posta elettronica, anche certificata, contenente l'ordine del giorno e le modalità di votazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. E' prevista l'Assemblea di seconda convocazione che sarà convocata contestualmente alla prima convocazione potrà deliberare ad almeno 24 (ventiquattro) ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero.
L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo, e tra essi il Presidente scelto tra i professori di prima fascia. Qualora al primo scrutinio non sia raggiunta la maggioranza, risulteranno eletti i designati che avranno raggiunto il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti sarà nominato il più anziano di ingresso nel ruolo universitario.
L'assemblea, inoltre, approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e quello preventivo dell'anno in corso, nonché il Regolamento interno; delibera sulle modifiche statutarie che sono proposte dal Consiglio Direttivo, fatta eccezione per la modifica conseguente al trasferimento della sede sociale che è di competenza del Consiglio Direttivo. All'Assemblea avranno diritto a partecipare tutti gli associati regolarmente iscritti che potranno farsi rappresentare, con delega, da altri associati. Sono ammesse fino a tre deleghe per ogni socio presente. Possono partecipare all'Assemblea gli associati iscritti da almeno trenta giorni a far data dal momento della convocazione. In occasione della prima Assemblea, potranno partecipare alla stessa gli associati che risultino iscritti a quella data; essi potranno partecipare al voto purché corrispondano, al Segretario il giorno dell'Assemblea, la prima quota associativa.
Le modalità di votazione saranno indicate nell'avviso di convocazione.
In determinati casi potrà essere ammessa la votazione per posta elettronica, anche certificata, inviata all'indirizzo istituzionale all'attenzione del Segretario, con attivazione obbligatoria della opzione avviso di lettura, a pena di invalidità.
I voti espressi per posta elettronica sono considerati validi, anche se pervengano prima dell'apertura dell'Assemblea, purché la lettura del messaggio venga effettuata durante lo svolgimento dell'Assemblea medesima.
Le Assemblee saranno validamente costituite e delibereranno con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile, eccezion fatta per le delibere aventi ad oggetto la modifica degli scopi sociali previsti dal presente statuto, nonchè lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, per le quali sono richieste le presenze e maggioranze qualificate meglio precisate nel successivo articolo 13 del presente statuto.
La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta da almeno un quinto degli associati.
Articolo 9 - Consiglio Direttivo
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, da un Consigliere e da un Segretario Generale che svolge anche la funzione di Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo elegge, tra i suoi componenti, il Segretario.
A discrezione dell'Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo potrà essere modificato, con la previsione di un numero minimo di tre e da un numero massimo di volta in volta stabilito dall'Assemblea, purché si adotti un numero dispari.
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo anno d'esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, solo per un massimo di due mandati, salvo revoca da parte dell'assemblea che li ha nominati prima della scadenza del mandato.
Le cariche sociali non danno, di norma, diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.
II Consiglio Direttivo:
- provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea;
da esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; - predispone il Bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione, redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee dall'Assemblea;
- delibera circa la quota sociale;
stabilisce le previsioni di spesa;
rappresenta le istanze degli associati; - vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi associati;
- delibera, a maggioranza, la sospensione o l'espulsione degli associati;
- decide il luogo delle riunioni dell'Assemblea;
- redige il Regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto a sostituirli fino alla riunione della successiva Assemblea.
In caso di disaccordo sulla nomina dovrà essere tempestivamente convocata l'Assemblea che provvederà a eleggere il consigliere mancante che durerà in carica fino alla scadenza del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato per ogni progettazione e attuazione di progetti e/o di aree tematiche di interesse della Associazione, chiamandone a far parte un componente del Consiglio direttivo, nominato dallo stesso, e tutti i partecipanti istituzionali, anche esteri, ai singoli progetti. Alla prima riunione del Comitato i membri dello stesso eleggono un Rappresentante.
Il Rappresentante di ciascun Comitato ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo aventi ad oggetto la discussione e 1'approvazione del relativo Progetto e del Bilancio, sia di previsione che consuntivo, con diritto di intervento e consultazione e con diritto alla verbalizzazione delle sue eventuali osservazioni e/o del suo beneplacito e/o della sua riserva. Egli comunque non ha diritto di partecipare alla deliberazione. I Comitati si sciolgono al momento del raggiungimento del loro obiettivo. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o per richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo potrà convocare 'Assemblea degli associati ogni qualvolta lo riterrà opportuno. Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere anche ai non associati, personali inviti gratuiti.
Articolo 10 - Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento temporaneo, le funzioni Presidente sono esercitate dal componente del Consiglio anziano in base al ruolo e, in caso di pari anzianità nel ruolo dal più anziano di età. Se nel corso del mandato il Presidente non può più esercitare le sue funzioni queste sono attribuite al componente del Consiglio più anziano in base al ruolo e, in caso di pari anzianità nel ruolo, dal più anziano di età, fino alla successiva Assemblea che provvederà alla sua sostituzione.
Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
Articolo 11 - Segretario Tesoriere
Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti ed esplica la sua attività per realizzare gli obiettivi e i programmi degli Organi deliberanti centrali ed opera in diretto collegamento con ii Presidente.
- I sui compiti principali sono:
- Organizzare le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee;
- Redigere i verbali di riunione del Consiglio Direttivo e di Assemblea Generale;
- Predisporre le relazioni di cui venga incaricato;
- Predisporre, redigere ed illustrare i bilanci generali dell'Associazione;
- Verbalizzare ed eseguire attività di controllo sui movimenti della cassa centrale, verificando la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale;
- Archiviare tutti i documenti contabili ed i bilanci;
- Accertare la regolarità della contabilità sociale e redigere una relazione annuale.
Il segretario, inoltre:
provvede alla riscossione delle quote e sottopone al Consiglio gli schemi di bilancio preventivo e di rendiconto consuntivo, amministra il patrimonio dell'Associazione, può esigere qualsiasi pagamento rilasciando regolare quietanza, può disporre del denaro in cassa o depositato presso Banche o Uffici Postali, emettendo e girando assegni a nome dell'Associazione.
Articolo 12 - Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, si apre cioè il giorno 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il giorno 30 del mese di novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo si obbliga a redigere il bilancio economico previsione dell'esercizio successivo.
Entro il giorno 30 del mese di Marzo dell'anno successivo il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.
Il relativo Rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione.
Nella redazione del bilancio dovranno essere seguiti i principi previsti dalla normativa civilistica. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente assunti dal Rappresentante legale dell'Associazione o dai membri del Direttivo muniti di delega, non possono eccedere i gli stanziamenti approvati.
Il Presidente dell'Associazione su delibera del Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea per l'approvazione del Bilancio consuntivo entro il 30 Aprile dell'anno successivo. Almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la sua approvazione, il Bilancio deve essere depositato presso la sede sociale e/o trasmesso all'indirizzo mail dei singoli associati, tramite posta elettronica, anche certificata, per consentirne la consultazione ad ogni associato.
Articolo 13 - Modifiche dello Statuto - Scioglimento
Per deliberare la modifica degli scopi sociali previsti dal presente statuto, previa proposta del Consiglio Direttivo, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In tal caso sarà nominato un liquidatore.
Nel caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività dell'Assemblea, lo scioglimento è dichiarato con deliberazione del Consiglio che accerta il verificarsi di tale situazione. La deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.
Articolo 14 - Devoluzione dei beni
In caso di scioglimento dell'Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti ad altre Associazioni con finalità analoghe che verranno individuate contestualmente alla deliberazione di scioglimento.
Articolo 15 - Adempimenti amministrativi e fiscali
L'Associazione per adempiere agli obblighi amministrativi di legge, chiederà l'attribuzione del numero di codice fiscale.
Articolo 16 - Norma finale
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti."